Art. 4.

      1. Lo statuto di autonomia della Provincia autonoma di Belluno è adottato con legge costituzionale previa intesa con la Regione Veneto sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego della proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione del Consiglio regionale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.
      2. Ai fini dell'adozione dello statuto di autonomia, il consiglio della Provincia autonoma di Belluno approva un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione che illustri le caratteristiche comunitarie e territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché relative allo sviluppo economico e alla capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia. Il progetto di legge costituzionale può essere presentato anche sotto forma di iniziativa popolare a condizione che sia sottoscritto da almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, residenti nella Provincia medesima.